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Sicurezza Alimentare

Tutti i segreti dei vini aromatizzati

Siamo entrati nell’autunno e la vendemmia è ormai agli sgoccioli (verrebbe da dire, quasi letteralmente). I grappoli sono stati quasi tutti raccolti e il vino aspetta pazientemente la sua fermentazione, in botte o acciaio, prima di poter essere imbottigliato. 

Le cantine sanno offrire dei prodotti d’eccellenza che sono il giusto vanto dell’Italia nel mondo e contribuisce a esaltare il valore del Made in Italy. Quello che non tutti probabilmente sanno è che esistono delle regole precise per ciascuna tipologia di prodotto vitivinicolo che i produttori sono tenuti a rispettare. 

Oggi voglio esplorare con voi il mondo dei vini aromatizzati, che godono di specifiche normative di settore. 

Cosa sono i vini aromatizzati e cosa ci dice la normativa 

I prodotti vitivinicoli aromatizzati sono bevande alcoliche ottenute aggiungendo aromi e altri ingredienti, come mosti di uve, alcol, coloranti e zuccheri. La normativa vigente li classifica in tre categorie principali: 

  • vini aromatizzati (quale ad esempio il vermut); 
  • bevande aromatizzate a base di vino (come la spagnola sangria o il Glühwein); 
  • cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli. 

Si potrebbe cadere nel tranello e pensare che essi siano la stessa cosa dei vini aromatici, ma non è così: questi, infatti, sono prodotti con uve aromatiche, mentre i vini oggetto della nostra trattazione sono effettivamente addizionati con sostanze aromatizzanti che conferiscono particolari odori e sapori. Si tratta di una pratica usata sin dall’antichità, ma che oggi è stata normata dall’Unione Europea per la tutela dei consumatori. 

Con il Regolamento (UE) n. 251/2014 vengono stabilite la definizione, la designazione, la presentazione e l’etichettatura dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Ma cerchiamo di andare con ordine. 

Prima di tutto è bene ricordarci che la definizione di vino spetta per legge solamente al  

prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica totale o parziale dell’uva fresca, dell’uva ammostata o del mosto d’uva, con gradazione alcolica non inferiore ai 3/5 della gradazione complessiva. 

La gradazione alcolica dei vini non può essere comunque inferiore a 6°, mentre quella complessiva naturale non può essere inferiore a 8°. 

Tenendo a mente questa definizione, si capisce immediatamente la differenza con i vini aromatizzati, in quanto la loro gradazione alcolica non è mai inferiore al 16% e mai superiore al 21%. Inoltre, essi sono costituiti in prevalenza da vino addizionato con sostanze autorizzate solo ed esclusivamente per la produzione di tali prodotti e che sono categoricamente vietate per la produzione di vino. 

Il Regolamento sopracitato, quindi, stabilisce che il vino aromatizzato è una bevanda 

a) ottenuta da uno o più prodotti vitivinicoli […]; 

b) nella quale i prodotti vitivinicoli […] rappresentano almeno il 75 % del volume totale; 

c) con eventuale aggiunta di alcole; 

d) con eventuale aggiunta di coloranti; 

e) alla quale è eventualmente aggiunto mosto di uve, mosto di uve parzialmente fermentato o entrambi; 

f) con eventuale aggiunta di edulcoranti; 

g) che ha un titolo alcolometrico volumico effettivo non inferiore a 14,5 % vol. e inferiore a 22 % vol. e un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol. 

Quali sono le sostanze autorizzate per la produzione dei vini aromatizzati 

Ogni passaggio della produzione dei vini aromatizzati prevede una precisa lista di prodotti autorizzati dall’Unione Europea. 

Per l’aromatizzazione, per esempio, sono autorizzati: 

  1. Tutte le sostanze aromatizzanti naturali; 
  2. Gli aromi che: 
  3. Sono identici alla vanillina 
  4. Hanno odore o sapore di mandorle, albicocche, uova; 
  5. Le erbe aromatiche e le spezie. 

Un altro passaggio importante durante la produzione dei vini aromatizzati è l’edulcorazione, vale a dire “l’addolcimento” del vino con sostanze zuccherine, ad esempio: 

  1. Lo zucchero bianco, il destrosio, lo sciroppo di glucosio, il fruttosio e lo zucchero liquido; 
  2. Il mosto d’uve; 
  3. Lo zucchero caramellato; 
  4. Il miele; 
  5. Lo sciroppo di carruba. 

Va da sé che l’aggiunta di tali sostanze conferisce al vino aromatizzato caratteristiche organolettiche notevolmente differenti da quelle di un vino, che segue fasi e regole produttive totalmente diverse. 

Anche l’aggiunta di alcol merita un discorso a parte. Infatti, il Regolamento europeo autorizza solamente: 

  1. L’alcol etilico di origine agricola; 
  2. L’alcol di vino o di uva passa; 
  3. Il distillato di vino o di uva passa; 
  4. Il distillato di origine agricola; 
  5. L’acquavite di vino; 
  6. L’acquavite di vinaccia; 
  7. Le bevande spiritose distillate da uva passa fermentata. 

Oltre al gusto, non dimentichiamo che sono previsti anche additivi e coloranti nella produzione dei vini aromatizzati, sempre nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1333/2008 che definisce tutte le norme proprio in materia di additivi alimentari. 

Un ultimo indispensabile ingrediente è ammesso nella preparazione dei vini aromatizzati: l’acqua, purché sia impiegata nella dose necessaria per: 

  1. elaborare l’essenza aromatizzante; 
  2. sciogliere i coloranti e gli edulcoranti; 
  3. correggere la composizione finale del prodotto. 

L’acqua può essere distillata, demineralizzata, permeata o addolcita e la sua qualità deve essere conforme alla direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e alla direttiva 98/83/CE del Consiglio (4) e non deve alterare la natura del prodotto. 

Il mio consiglio

Il Regolamento cui abbiamo fatto riferimento sino a qui chiarisce molto bene tutte le norme relative anche all’etichettatura dei vini aromatizzati. Il consumatore più attento potrà, infatti, affidarsi a essa per trovare informazioni quali la natura merceologica del prodotto (vino liquoroso, vino aromatizzato o altro); il nome, la ragione sociale e la sede della cantina; e la gradazione alcolica. 

Il fatto che i vini aromatizzati comprendano al loro interno additivi e coloranti non deve farci sobbalzare sulla sedia, dal momento che si tratta – come abbiamo avuto modo di vedere – di sostanze autorizzate dalle Autorità competenti. 

Le etichette ci aiuteranno a fare la scelta d’acquisto più adeguata per noi, tenendo sempre a mente di consumare queste bevande responsabilmente in quanto alcoliche. 

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About Author

Sono una chimica con specializzazione post lauream alla De Montford University di Leicester (UK). Dal 2008, sono Chief Executive Officer del Gruppo Maurizi, con il quale mi occupo di sicurezza alimentare, ambientale e sul lavoro.

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